1. Titolo dell’atto legislativo.
Nel titolo dell’atto legislativo è esplicitato almeno l’oggetto principale della disciplina normativa. Non sono quindi adottate né espressioni generiche, né semplici citazioni per data e numero di promulgazione o emanazione di leggi e decreti (c.d. titoli «muti»). Il titolo dei progetti di legge è pertanto adeguatamente riformulato se, nel corso dell’iter, vengono introdotte rilevanti modifiche. Nel titolo sono in particolare specificati i seguenti elementi, ove essi costituiscano il contenuto esclusivo o prevalente dell’atto:
la presenza di deleghe legislative;
l’atto o gli atti oggetto di modifica;
la normativa comunitaria recepita o la modifica di atti di recepimento, indicando sempre la normativa comunitaria di riferimento;
il carattere derogatorio rispetto alla legislazione vigente. Nel titolo è inoltre indicato l’oggetto delle disposizioni tributarie eventualmente contenute nell’atto (articolo 2, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212).
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