3. Rapporti tra atti normativi.
È privilegiata la modifica testuale («novella») di atti legislativi vigenti, evitando modifiche implicite o indirette.
Non si ricorre alla tecnica della novellazione nel caso di norma transitoria, con particolare riguardo a testi unici.
Se un atto ha subìto modifiche, eventuali «novelle » sono riferite all’atto modificato e non agli atti modificanti.
Occorre inserire correttamente eventuali termini per l’adozione di atti previsti da una «novella»: infatti l’espressione «dalla data di entrata in vigore della presente legge (o del presente decreto)», inserita nella «novella», comporta la decorrenza dalla data di entrata in vigore dell’atto modificato. Pertanto, ove si intenda far decorrere il termine dalla data di entrata in vigore dell’atto modificante, occorre inserirlo in autonoma disposizione posta fuori della «novella».
Non si ricorre all’atto legislativo per apportare modifiche frammentarie ad atti non aventi forza di legge, al fine di evitare che questi ultimi presentino un diverso grado di «resistenza» ad interventi modificativi successivi.
Qualora si intenda disciplinare con legge una materia già oggetto di delegificazione, si opera non mediante «novella» di atti di rango subprimario, bensì mediante autonoma disposizione legislativa chiarendo:
ove possibile, le parti dell’atto secondario che sono abrogate;
se la modifica comporta anche un aggiornamento dei princìpi della delegificazione;
se in futuro permane l’autorizzazione già conferita al Governo a disciplinare la materia con regolamento.
La cosiddetta formula abrogativa esplicita innominata (del genere: «tutte le disposizioni incompatibili con la presente legge sono abrogate») non è utilizzata. Essa è superflua, essendo una inutile e, al limite, equivoca ripetizione del principio stabilito, in via generale, sulla abrogazione implicita dall’articolo 15 delle disposizioni sulla legge in generale.
Nell’incertezza circa la completezza dell’elenco delle disposizioni abrogate, per mettere in evidenza che tale elenco (comunque preferibile a formule generiche o implicite di abrogazione) può non essere esaustivo, si utilizza la seguente formula: «Sono abrogate, in particolare, le seguenti disposizioni:».
Ove con l’atto legislativo si intendano fissare princìpi fondamentali per le regioni ai sensi dell’articolo 117 della Costituzione, tale intento deve risultare chiaramente esplicitato.
La disposizione con la quale si intende interpretare autenticamente altra precedente disposizione è formulata utilizzando la seguente espressione: «Il comma ... dell’articolo ... della legge ... si interpreta nel senso che...». L’intento di interpretare autenticamente altra precedente disposizione è chiaramente esplicitato e, ove l’atto sia rubricato, deve risultare nella rubrica dell’articolo (in particolare, per le disposizioni tributarie, si veda l’articolo 1, comma 2, della legge n. 212 del 2000). Deve risultare comunque chiaro se ci si trovi in presenza di una disposizione di interpretazione autentica ovvero di una disposizione di modifica sostanziale alla quale si vuole dare effetto retroattivo. L’articolo 3 della legge n. 212 del 2000 vieta peraltro di attribuire effetto retroattivo alle disposizioni tributarie.
La modifica a norme dei testi unici «misti» previsti dall’articolo 7 della legge n. 50 del 1999 è fatta unicamente al decreto del Presidente della Repubblica (cosiddetto testo A) contenente sia le disposizioni legislative sia quelle regolamentari. In caso di sostituzione o aggiunta di articoli o commi è necessario precisare, apponendo la lettera L o R, il rango della disposizione oggetto di modifica. Ove la modifica sostituisca un intero articolo, o introduca un articolo aggiuntivo, la novella reca, dopo la parola «Art.», la lettera (L o R) corrispondente alla fonte che opera la modifica. Se la modifica comporta la sostituzione o l’aggiunta di un comma all’interno di un articolo a contenuto «misto», la lettera (L o R) è posta in calce al comma stesso. Se la sostituzione riguarda singole parole, tale indicazione è invece omessa, fermo restando che modifiche a parti di testo di livello inferiore al comma possono essere apportate solo da atti di fonte pariordinata.
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