7. Partizioni interne degli articoli.

  1. Ogni articolo si divide soltanto in commi. Il comma termina con il punto a capo.

  2. Tutti gli atti legislativi sono redatti con i commi numerati.

  3. In uno stesso articolo, i commi sono contrassegnati con i numeri cardinali, seguiti dal punto.

  4. Il comma unico di un articolo è contrassegnato con il numero cardinale «1».

  5. Ogni comma può suddividersi in periodi, cioè in frasi sintatticamente complete che terminano con il punto, senza andare a capo. Si va a capo soltanto alla fine del comma. Le uniche eccezioni ammissibili sono: la suddivisione del comma in lettere anziché in periodi; il comma che reca una «novella». Nei riferimenti normativi l’espressione «periodo» è impiegata esclusivamente con riferimento a frasi che terminano con il punto. L’espressione «capoverso» è utilizzata esclusivamente in presenza di «novelle», secondo quanto previsto al numero 9, lettera f).

  6. Quando il comma si suddivide in lettere (seguite dalla parentesi), si va a capo dopo i due punti con cui termina la parte introduttiva del comma stesso (denominata «alinea»), nonché alla fine di ogni lettera; non si va a capo all’interno di una lettera, a meno che questa, a sua volta, non si suddivida in numeri, nel qual caso si va a capo sia dopo l’alinea della lettera sia alla fine di ogni numero. Qualora si renda necessario introdurre una ulteriore ripartizione all’interno del numero, si fa ricorso alla suddivisione: 1.1, 1.2, 1.3, eccetera. Al termine di una partizione in lettere o numeri non è ammesso l’inserimento di un periodo autonomo rispetto alla lettera o al numero prima di passare al comma o alla lettera successivi.

  7. Le lettere utilizzabili all’interno di un comma sono quelle dell’alfabeto italiano (non quindi le lettere j, k, w, x, y). Se le lettere dell’alfabeto non sono sufficienti ad esaurire la elencazione, si prosegue a lettere raddoppiate (aa), bb), cc)) e, se occorre, triplicate (aaa), bbb), ccc)), e così via.

  8. L’impiego dei numeri cardinali seguiti dalla parentesi, per contrassegnare le suddivisioni interne ad un comma, è consentito soltanto all’interno di una suddivisione in lettere, non in alternativa a questa.

  9. L’impiego di trattini o di altri segni per contraddistinguere partizioni interne di un comma diverse dai periodi, dalle lettere e dai numeri non è consentito.

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