Le abbreviazioni (troncamento della parte finale della parola o di altre parti che compongono la parola) sono escluse dal testo degli atti legislativi, con la sola eccezione dell’abbreviazione della parola: «Articolo» in «Art.», ma limitatamente alla intestazione di ciascun articolo.
Se un ente, un organo o un qualunque istituto (ad esempio: imposta sul valore aggiunto; valutazione di impatto ambientale) è citato ripetutamente nel medesimo atto legislativo, è ammesso che, dopo la prima citazione (recante la denominazione per esteso e la sigla tra parentesi), le successive siano effettuate con la sola sigla.
Anche al fine di agevolare la ricerca informatica, le lettere che compongono la sigla non sono separate da punti.