8. Partizioni dell’atto legislativo di livello superiore all’articolo.
Le partizioni che contraddistinguono articoli singoli e gruppi di articoli all’interno di un atto legislativo sono denominate in modo uniforme con i seguenti termini: sezione, capo, titolo, parte, libro. Tali partizioni, ove utilizzate, comprendono tutti gli articoli dell’atto.
Per l’uso delle partizioni di cui alla lettera a), si adotta la sequenza: capo, come partizione di primo livello, recante uno o più articoli, eventualmente scomponibile in sezioni; titolo, come partizione di secondo livello, comprendente uno o più capi; parte, come partizione di terzo livello, comprendente uno o più titoli; libro, come partizione di quarto livello, comprendente una o più parti.
In riferimento alla sequenza di cui alla lettera b), è escluso l’impiego di una partizione superiore quando non sia stata utilizzata quella inferiore. Fa eccezione la sezione, che può essere utilizzata solo come eventuale partizione interna di un capo.
Le partizioni di livello superiore all’articolo possono essere corredate di rubriche, purché sia rispettato il principio della uniformità enunciato al numero 5.
Le partizioni di livello superiore all’articolo recano una numerazione continua all’interno di ogni partizione immediatamente superiore. Ogni partizione è contrassegnata con un numero progressivo in cifre romane.
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