12. Riferimenti normativi esterni.
Nei riferimenti esterni, cioè ad atti diversi dall’atto legislativo che opera il riferimento, la citazione è fatta con la indicazione della data (giorno, mese, anno) di promulgazione o emanazione della legge o del decreto citato, corredata con il relativo numero e omettendo il titolo dell’atto, salvo quanto previsto alla lettera c). In caso di ripetute citazioni di una stessa legge o decreto, è ammessa – limitatamente peraltro alle citazioni successive alla prima – la semplice indicazione del numero e dell’anno, omettendo il giorno e il mese.
Per i riferimenti esterni ad un atto che abbia subìto successive modificazioni, effettuati relativamente al testo vigente al momento dell’adozione dell’atto che opera il riferimento, è usata la formula «e successive modificazioni» (omettendo le parole «e integrazioni», che possono essere fonte di equivoci interpretativi) solo quando tali modificazioni riguardino la disposizione richiamata e non altre dello stesso atto in cui la disposizione è collocata. Per evitare possibili dubbi di legittimità costituzionale, ove il riferimento si intenda operato al testo vigente ad una data determinata, tale intento deve risultare in maniera chiara ed inequivoca. Ove si tratti della Costituzione o dei codici, la indicazione «e successive modificazioni» è omessa in quanto il riferimento si intende sempre fatto al testo vigente.
I riferimenti contenuti nei provvedimenti in materia tributaria sono fatti indicando anche il contenuto sintetico della disposizione alla quale si intende fare rinvio (articolo 2, comma 3, della legge n. 212 del 2000).
Non sono ammessi i riferimenti a catena (si rinvia all’articolo x che a sua volta rinvia all’articolo y), effettuando il riferimento sempre alla disposizione base.
Quando si intende riferirsi a disposizioni modificate, il riferimento è fatto sempre all’atto che ha subìto le modifiche e non all’atto modificante.
Nei riferimenti esterni a testi recanti commi non numerati la citazione dei commi stessi è fatta sempre con riferimento al numero ordinale. Nel caso in cui l’articolo sia costituito da un unico comma non numerato, il riferimento è fatto all’articolo.
Nei riferimenti esterni a testi recanti la numerazione dei commi, la citazione dei commi stessi è fatta sempre con riferimento al numero cardinale e non con l’uso del numero ordinale.
È evitata l’espressione «ultimo – penultimo comma » o «ultimi due commi» quando ci si riferisce a commi non numerati.
È evitato l’uso delle espressioni: «articoli ... o commi ... e seguenti». È sempre indicato con precisione il numero degli articoli o dei commi cui si intende fare riferimento.
Per i decreti convertiti in legge, il riferimento è fatto con la formula: «decreto-legge x, convertito (, con modificazioni,) dalla legge y».
I testi unici o i complessi di disposizioni sono citati con la formula: «testo unico ... (o disposizioni ...) di cui al decreto del Presidente della Repubblica (o altro atto) ...».
Il riferimento ai testi unici «misti» previsti dall’articolo 7 della legge n. 50 del 1999 è operato unicamente al decreto del Presidente della Repubblica (cosiddetto testo A) contenente sia le disposizioni legislative sia quelle regolamentari. Nella citazione sono omesse le indicazioni (L o R) poste in calce a ciascun comma o a fianco della intestazione di ciascun articolo.
I regolamenti governativi e ministeriali sono citati con l’esplicita menzione del termine «regolamento» che individua la natura dell’atto e con la formula: «regolamento di cui al ...».
Per i decreti e gli altri atti non numerati comunque pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, sono indicati, oltre all’organo emanante e alla data (giorno, mese, anno) di emanazione, anche il numero e la data (giorno, mese, anno) della Gazzetta Ufficiale in cui l’atto è stato pubblicato.
I decreti ministeriali o interministeriali non sono richiamati in modo innominato, ma con la indicazione specifica del Ministro o dei Ministri che li hanno emanati, omettendo gli eventuali Ministri «concertati».
I riferimenti alle direttive e ai regolamenti comunitari sono fatti con le formule: «direttiva 92/337/CEE del Consiglio (o altro organo emanante), del 27 luglio 1992»; «regolamento (CEE) n. 737/92 del Consiglio (o altro organo emanante), del 26 aprile 1992». La sigla CEE è sostituita da CE per gli atti adottati dopo l’entrata in vigore del trattato di Maastricht (1º novembre 1993). Dal 1999 l’indicazione dell’anno (prima del numero per direttive e decisioni e dopo il numero per i regolamenti) figura su quattro cifre. Vi sono infine atti comunitari atipici i quali, sfuggendo alle suddette regole di nomenclatura, rendono necessaria la citazione della data di emanazione dell’atto ovvero, in assenza di ogni altro riferimento utile, della data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee. In caso di ripetute citazioni di uno stesso atto comunitario, limitatamente a quelle successive alla prima, nonché ai fini della sua indicazione nel titolo del testo legislativo, è ammessa l’omissione dell’organo emanante e della data dell’atto. In tali casi si ricorre alle seguenti formule: «direttiva 68/193/CEE»; «decisione 78/884/CEE»; «regolamento (CEE) n. 1859/92».
I riferimenti ad accordi internazionali sono fatti con la seguente formula: «Accordo firmato a ... il ...» integrata, sulla base dei dati a disposizione, da una delle seguenti formule:
«ratificato ai sensi della legge ...»;
«la cui ratifica è stata autorizzata dalla legge ...»;
«reso esecutivo ai sensi della (oppure “di cui alla”) legge ...».
Quando è necessario citare partizioni di atti comunitari o internazionali è seguita la terminologia adoperata in tali testi.
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