6. Numerazione e rubricazione degli articoli aggiuntivi.
Gli articoli aggiuntivi, da inserire con «novelle» in testi legislativi previgenti, sono contrassegnati con il numero cardinale dell’articolo dopo il quale devono essere collocati, integrato con l’avverbio numerale latino (bis, ter, quater, eccetera).
Il tipo di numerazione di cui alla lettera a) è adottato anche per gli articoli aggiuntivi inseriti dopo l’ultimo articolo del testo previgente.
Anche in caso di articolo unico non recante la numerazione cardinale, gli articoli aggiuntivi sono denominati: Art. 1-bis, Art. 1-ter, e via dicendo.
Articoli aggiuntivi che debbano essere collocati prima dell’articolo 1 di un atto legislativo previgente o dell’articolo unico non recante la numerazione cardinale sono contrassegnati con i numeri «01», «02», «03», eccetera.
Gli articoli da inserire in testi legislativi previgenti, e che si renda indispensabile collocare in posizione intermedia tra articoli aggiunti successivamente al testo originario, sono contrassegnati con il numero dell’articolo dopo il quale vengono inseriti, integrato da un numero cardinale (l’articolo inserito tra l’1-bis e l’1-ter diviene quindi 1-bis.1). L’articolo inserito tra l’1 e l’1-bis è denominato 1.1. Un ulteriore articolo inserito tra l’1.1 e l’1-bis, successivo all’1.1, è indicato come 1.1.1, e così di seguito.
Gli articoli aggiuntivi, per la rubricazione, si conformano alla impostazione del testo nel quale vanno ad inserirsi: tali articoli sono pertanto dotati di rubrica solo nel caso in cui gli articoli di quel testo ne siano dotati, a meno che, con espressa decisione, non si stabilisca di apporre rubriche anche ai rimanenti articoli dell’atto legislativo.
Last updated