15. Vigenza dell’atto legislativo ed efficacia di singole disposizioni.
Occorre distinguere fra data di entrata in vigore dell’atto legislativo nel suo complesso e decorrenza dell’efficacia di sue singole disposizioni. Nel primo caso è usata l’espressione: «La presente legge entra in vigore il ...». Nel secondo caso è usata la seguente diversa espressione: «Le disposizioni dell’articolo x hanno effetto a decorrere da ...».
Il termine iniziale per le ipotesi di diversa decorrenza di singole disposizioni è individuato in date certe (la pubblicazione e, preferibilmente, l’entrata in vigore) e non in date più difficilmente note alla generalità (l’approvazione, la promulgazione o l’emanazione).
La data da cui decorre la cessazione dell’applicazione o l’abrogazione di determinate disposizioni è definita ricorrendo a riferimenti temporali individuabili con certezza.
Se si intende fare rivivere una disposizione abrogata o modificata occorre specificare espressamente tale intento.
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