2. Aspetti generali dell’atto legislativo.
L’atto legislativo disciplina materia omogenea. La ripartizione delle materie all’interno dell’atto è operata assicurando il carattere omogeneo di ciascuna partizione, ivi compreso l’articolo, nonché di ciascun comma all’interno dell’articolo.
Ogni precetto normativo contenuto nell’atto è formulato evitando qualsiasi ambiguità semantica e sintattica e rispettando, per quanto possibile, sia il principio della semplicità che quello della precisione.
Le disposizioni derogatorie e quelle che disciplinano casi particolari richiamano la disposizione generale cui fanno eccezione.
Le disposizioni contenenti deleghe legislative, ai sensi dell’articolo 76 della Costituzione, recano i seguenti elementi:
il destinatario della delega (il Governo);
il termine per l’esercizio della delega e l’eventuale termine per l’emanazione di disposizioni integrative o correttive;
l’oggetto della delega;
i princìpi e i criteri direttivi (che devono essere distinti dall’oggetto della delega). Il termine «delega» è usato esclusivamente in presenza di una delegazione legislativa con la formula: «Il Governo è delegato ad adottare... ». È inoltre sempre indicata la denominazione propria dell’atto da emanare (decreto legislativo) ed è precisato se la delega può essere esercitata con uno o più atti. Le disposizioni di delega sono contenute in un apposito articolo. Un articolo non può contenere più di una disposizione di delega.
Le disposizioni che attribuiscono al Governo un potere regolamentare specificano sempre se si tratta di regolamenti di esecuzione, di delegificazione, di organizzazione o ministeriali, richiamando espressamente, a seconda dei casi, i relativi commi dell’articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400. Nel caso di regolamenti di delegificazione sono altresì indicate le norme generali regolatrici della materia.
Le disposizioni che prevedono l’emanazione di un testo unico indicano sempre se il predetto testo è retto da una delega legislativa o da una mera autorizzazione alla raccolta di norme, nonché se il testo unico deve essere redatto ai sensi dell’articolo 7 della legge 8 marzo 1999, n. 50, ovvero secondo un’autonoma disciplina.
Le disposizioni che prevedono una pronuncia parlamentare su atti o schemi di atti non individuano l’organo parlamentare competente (salva l’attribuzione per legge della predetta pronuncia ad un organismo bicamerale) e prevedono la trasmissione dell’atto «al Parlamento».
Le disposizioni che prevedono adempimenti a carico delle regioni o degli enti locali o che delegano, trasferiscono o conferiscono compiti e funzioni non individuano direttamente gli organi competenti né il tipo di atto da emanare.
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