2. Aspetti generali dell’atto legislativo.

  1. L’atto legislativo disciplina materia omogenea. La ripartizione delle materie all’interno dell’atto è operata assicurando il carattere omogeneo di ciascuna partizione, ivi compreso l’articolo, nonché di ciascun comma all’interno dell’articolo.

  2. Ogni precetto normativo contenuto nell’atto è formulato evitando qualsiasi ambiguità semantica e sintattica e rispettando, per quanto possibile, sia il principio della semplicità che quello della precisione.

  3. Le disposizioni derogatorie e quelle che disciplinano casi particolari richiamano la disposizione generale cui fanno eccezione.

  4. Le disposizioni contenenti deleghe legislative, ai sensi dell’articolo 76 della Costituzione, recano i seguenti elementi:

    1. il destinatario della delega (il Governo);

    2. il termine per l’esercizio della delega e l’eventuale termine per l’emanazione di disposizioni integrative o correttive;

    3. l’oggetto della delega;

    4. i princìpi e i criteri direttivi (che devono essere distinti dall’oggetto della delega). Il termine «delega» è usato esclusivamente in presenza di una delegazione legislativa con la formula: «Il Governo è delegato ad adottare... ». È inoltre sempre indicata la denominazione propria dell’atto da emanare (decreto legislativo) ed è precisato se la delega può essere esercitata con uno o più atti. Le disposizioni di delega sono contenute in un apposito articolo. Un articolo non può contenere più di una disposizione di delega.

  5. Le disposizioni che attribuiscono al Governo un potere regolamentare specificano sempre se si tratta di regolamenti di esecuzione, di delegificazione, di organizzazione o ministeriali, richiamando espressamente, a seconda dei casi, i relativi commi dell’articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400. Nel caso di regolamenti di delegificazione sono altresì indicate le norme generali regolatrici della materia.

  6. Le disposizioni che prevedono l’emanazione di un testo unico indicano sempre se il predetto testo è retto da una delega legislativa o da una mera autorizzazione alla raccolta di norme, nonché se il testo unico deve essere redatto ai sensi dell’articolo 7 della legge 8 marzo 1999, n. 50, ovvero secondo un’autonoma disciplina.

  7. Le disposizioni che prevedono una pronuncia parlamentare su atti o schemi di atti non individuano l’organo parlamentare competente (salva l’attribuzione per legge della predetta pronuncia ad un organismo bicamerale) e prevedono la trasmissione dell’atto «al Parlamento».

  8. Le disposizioni che prevedono adempimenti a carico delle regioni o degli enti locali o che delegano, trasferiscono o conferiscono compiti e funzioni non individuano direttamente gli organi competenti né il tipo di atto da emanare.

RACCOMANDAZIONI

Qualora l’atto legislativo contenga una disciplina organica di una determinata materia, si raccomanda che l’ordine delle disposizioni contenute nell’atto osservi la seguente sequenza:

  1. parte introduttiva, contenente «disposizioni generali »: finalità dell’atto e princìpi generali espressi in modo da facilitarne l’interpretazione (sono da escludere norme meramente programmatiche o semplici dichiarazioni di intenti non attinenti alle finalità dell’atto); ambito di operatività dell’atto, con una definizione, chiara ma non rigida, del campo di applicazione, sia oggettivo che soggettivo; definizioni;

  2. parte principale, contenente: disposizioni sostanziali e procedurali relative alla materia disciplinata; eventuali previsioni sanzionatorie; indicazione delle strutture pubbliche coinvolte nell’intervento normativo (copertura amministrativa) e disposizioni finanziarie;

  3. parte finale, contenente: disposizioni relative all’attuazione dell’atto; disposizioni di coordinamento normativo (volte a chiarire anche l’ambito di applicazione delle nuove disposizioni relativamente ad altre già vigenti); disposizioni abrogative; disposizioni transitorie;

  4. disposizioni sull’entrata in vigore dell’atto e sulla decorrenza (o scadenza) di efficacia di singole disposizioni. Occorre distinguere le finalità da elementi delle fattispecie da disciplinare. È opportuno non inserire in ogni disposizione le finalità, raggruppandole nella parte introduttiva.

In un atto che contenga princìpi fondamentali per l’esercizio, da parte delle regioni, della potestà legislativa concorrente di cui all’articolo 117 della Costituzione, è opportuno che i predetti princìpi siano collocati in una parte dell’atto diversa da quella eventualmente contenente norme immediatamente applicabili in assenza di leggi regionali ovvero applicabili a decorrere da una data prefissata, in caso di mancato adeguamento della legislazione regionale ai princìpi medesimi.

Le disposizioni concernenti la copertura finanziaria sono preferibilmente accorpate in un unico articolo.

È opportuno che le disposizioni transitorie indichino un ambito temporale definito per la loro applicazione.

È opportuno che ciascun articolo sia costituito da un numero limitato di commi.

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